Il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – si occupa dal 1998 di recuperare, riciclare e valorizzare gli imballaggi dopo il loro utilizzo, cioè quando gli imballaggi diventano rifiuto.
A finanziare il sistema di raccolta e riciclo sono tenuti principalmente i produttori di imballaggi secondo il principio della “responsabilità estesa del produttore”.
Secondo tale principio infatti l’impresa che immette un bene sul mercato – in questo caso l’imballaggio – deve preoccuparsi anche della sua corretta gestione una volta che tale bene termina la sua funzione e diviene rifiuto.
Il finanziamento del sistema di raccolta CONAI avviene attraverso il prelievo dell’apposito contributo ambientale CONAI applicato nella fattura di vendita dell’imballaggio o dei beni imballati e successivamente versato a CONAI secondo periodicità predefinite.
Ricordiamo che il contributo è di entità diversa in funzione del tipo di materiale con il quale è realizzato l’imballaggio.
Ma cosa succede per quegli imballaggi, vuoti o che contengono merce, che arrivano in Italia attraverso le importazioni?
Innanzitutto ricordiamo che ai fini dell’applicazione del contributo CONAI gli "importatori" sono le imprese che effettuano importazioni in Italia sia da Pasi della Comunità Europea sia da Paesi terzi.
In questo caso il soggetto tenuto al versamento del contributo è l’impresa importatrice che immette nel territorio italiano sia imballaggi vuoti che imballaggi pieni cioè imballaggi che contengono la merce oggetto di importazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della disciplina CONAI, ogni importatore sia di imballaggi vuoti che di merce imballata è equiparato ad un produttore.
E quali sono quindi gli obblighi in capo agli importatori?
In capo all’importatore gravano i seguenti obblighi:
– l’adesione al CONAI, che dev’essere fatta on-line ed avviene una tantum
– la dichiarazione periodica al CONAI,
– ed infine il versamento del Contributo ambientale che avviene previa emissione di fattura da parte del Consorzio.
Approfondiamo ora insieme l’adempimento relativo alla dichiarazione periodica.
La dichiarazione periodica dev’essere fatta on-line utilizzando un’apposita modulistica messa a disposizione dal CONAI e si distingue a seconda che il soggetto abbia importato imballaggi vuoti o merce imballata.
Nel caso di importazione di imballaggi vuoti deve essere utilizzato il modulo 6.1 dichiarando a CONAI il materiale di imballaggio importato nel territorio nazionale ed i relativi quantitativi in tonnellate.
Nel caso invece di importazione di merce imballata il modulo da utilizzare è il 6.2 che prevede una procedura ordinaria o semplificata in base alle informazioni possedute.
Se conosco o riesco a determinare sia il peso che il tipo di imballaggio devo usare la procedura ordinaria.
Nel caso non riesca ad avere queste informazioni, posso usare una procedura semplificata prendendo come dato o il peso degli imballaggi (quindi della tara) senza suddivisione per materiale o il valore di importazione della merce.
Sono previste ulteriori semplificazioni per le imprese con fatturato complessivo inferiore a 2 milioni di euro.
Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato nell’anno precedente.
CONAI ha stabilito in termini genarli delle soglie di esenzione relative all’importo annuale del contributo dovuto, al di sotto delle quali non è necessario il versamento del contributo e nemmeno la presentazione della dichiarazione.
Gli importi variano da 100 a 200 euro annui in funzione della tipologia di dichiarazione.